Dal 2 agosto inizieranno ad applicarsi gli obblighi previsti dall’AI Act europeo in materia di trasparenza dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale. In vista di questa scadenza, la Commissione europea ha pubblicato un Codice di buone pratiche volontario che fornisce indicazioni operative a fornitori e distributori di sistemi di intelligenza artificiale generativa.
L’obiettivo è consentire agli utenti di riconoscere quando un contenuto è stato creato o modificato da un sistema di AI. Secondo la Commissione, la trasparenza rappresenta uno strumento essenziale per ridurre il rischio di inganno, manipolazione, disinformazione e diffusione di informazioni scorrette. I cittadini devono poter sapere se ciò che vedono, ascoltano o leggono è stato generato o alterato artificialmente, soprattutto quando il contenuto riguarda temi di interesse pubblico.
Il Codice distingue tra due categorie di soggetti. Da una parte ci sono i fornitori dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, cioè coloro che sviluppano e mettono a disposizione le tecnologie. Dall’altra ci sono i distributori e gli operatori che utilizzano tali sistemi e diffondono i contenuti prodotti.
La prima sezione del documento riguarda i fornitori. Le indicazioni stabiliscono che audio, immagini, video e testi generati o manipolati dall’intelligenza artificiale debbano essere contrassegnati in modo da poter essere letti automaticamente dai sistemi informatici, individuati facilmente e compresi dagli utenti come contenuti prodotti o modificati artificialmente. L’obiettivo è garantire che l’origine del contenuto resti riconoscibile lungo tutta la catena di distribuzione.
La seconda sezione si concentra invece sui distributori. In questo caso il Codice chiarisce che devono essere etichettati in modo chiaro i deepfake e i testi generati o manipolati dall’intelligenza artificiale quando hanno lo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse generale. L’attenzione si concentra in particolare sulle situazioni nelle quali non vi sia stata una revisione umana o un controllo editoriale del contenuto prima della pubblicazione.
Gli obblighi di trasparenza non riguardano soltanto i contenuti, ma anche l’interazione con i sistemi di AI. L’AI Act prevede infatti che gli utenti vengano informati chiaramente quando stanno dialogando con un sistema di intelligenza artificiale interattivo, come un chatbot. L’informazione deve essere esplicita e comprensibile, così da evitare che una persona possa credere di interagire con un interlocutore umano.
Le nuove regole si inseriscono nella più ampia strategia europea per promuovere uno sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale. Il Codice di buone pratiche, elaborato da sei esperti indipendenti con il contributo di oltre 180 soggetti tra imprese, associazioni, università, amministrazioni pubbliche e organizzazioni della società civile, è stato concepito come uno strumento di accompagnamento all’AI Act. Pur essendo volontario, consente ai soggetti che vi aderiscono di dimostrare più facilmente la conformità agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa europea.
L’idea alla base dell’intervento della Commissione è che la fiducia nell’intelligenza artificiale dipenda anche dalla possibilità di riconoscerne la presenza. Per questo motivo le nuove regole non puntano a limitare l’uso dei sistemi generativi, ma a rendere evidente quando un contenuto è stato creato o modificato da un algoritmo, soprattutto nei contesti che possono influenzare il dibattito pubblico e la formazione delle opinioni.
Tre situazioni in cui l’AI deve dichiararsi: deepfake, testi di interesse pubblico e chatbot.
Codice individua alcuni casi nei quali la trasparenza diventa obbligatoria. Il primo riguarda i deepfake, definiti come immagini, audio o video che riproducono persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che possono apparire autentici a chi li osserva. In questi casi il contenuto deve essere chiaramente etichettato come generato o manipolato dall’intelligenza artificiale.
Un secondo caso riguarda i testi generati o modificati dall’intelligenza artificiale pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale. Il Codice prevede l’obbligo di etichettatura, salvo che il contenuto sia stato sottoposto a revisione umana e rientri sotto una responsabilità editoriale.
Un terzo esempio riguarda i chatbot e i sistemi conversazionali. Gli utenti devono essere informati in modo chiaro quando stanno interagendo con un sistema di intelligenza artificiale e non con una persona.
Il Codice richiama inoltre tutti i contenuti generati dall’AI — audio, immagini, video e testi — che i fornitori dovranno contrassegnare in modo leggibile dalle macchine e rilevabile come artificiale o manipolato. L’obiettivo è consentire il riconoscimento del contenuto anche durante la sua circolazione tra piattaforme e servizi digitali.
Codice europeo per l’etichettatura dei contenuti AI: domande e risposte
Chi può aderire al Codice?
Possono aderire i fornitori e i distributori di sistemi di intelligenza artificiale generativa soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act. Rientrano tra i fornitori le aziende che sviluppano sistemi capaci di generare testi, immagini, audio o video sintetici. Tra i distributori rientrano invece i soggetti che utilizzano questi sistemi per finalità professionali e che sono tenuti a segnalare deepfake o contenuti generati dall’AI destinati a informare il pubblico.
Il Codice è obbligatorio?
No. L’adesione è volontaria. Il Codice è stato pensato come uno strumento pratico per aiutare organizzazioni e imprese a rispettare gli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act.
Quali vantaggi offre la firma?
L’adesione consente di utilizzare un quadro operativo riconosciuto a livello europeo per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 50 dell’AI Act. Secondo la Commissione, questo dovrebbe ridurre l’incertezza interpretativa e alleggerire gli oneri amministrativi.
Si può aderire soltanto ad alcune parti del Codice?
No. È possibile aderire alla sezione dedicata ai fornitori oppure a quella dedicata ai distributori, a seconda del ruolo svolto. Non è invece possibile selezionare singoli impegni all’interno di ciascuna sezione, che deve essere accettata integralmente.
Il Codice introduce nuovi obblighi?
No. La Commissione chiarisce che il documento non aggiunge obblighi rispetto a quelli già previsti dall’AI Act. Il suo scopo è fornire indicazioni pratiche per rispettare le regole esistenti, senza introdurre nuovi adempimenti.
Da quando si applicano le regole sulla trasparenza?
Gli obblighi previsti dall’articolo 50 dell’AI Act entreranno in vigore il 2 agosto 2026. Per alcuni sistemi già presenti sul mercato prima di tale data è previsto un periodo transitorio che si estende fino al 2 dicembre 2026.
Il Codice sarà aggiornato?
Sì. La Commissione prevede una revisione almeno ogni due anni per tenere conto dell’evoluzione delle tecnologie e delle tecniche utilizzate per identificare ed etichettare i contenuti generati dall’intelligenza artificiale.
Arriveranno altre indicazioni oltre al Codice?
Sì. Prima dell’entrata in vigore degli obblighi, la Commissione pubblicherà linee guida ufficiali per chiarire quali soggetti sono coinvolti, quali contenuti rientrano nelle regole e come applicare concretamente gli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act.
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