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cronaca

Aumentano gli affitti delle camere per studenti. Roma e Milano le più care

 casalarge
Investire su un immobile per metterlo a reddito con la formula dell’affitto a studenti universitari fuori sede potrebbe essere l’idea giusta, soprattutto fin quando il mercato, che gira ancora a singhiozzo, darà segnali di ripresa robusti. Il settore delle locazioni registra infati un trend positivo in questo segmento e i canoni sono in crescita.
Secondo Immobiliare.it, che ha analizzato gli annunci del mese di agosto relativi all’affitto di stanze nelle principali sedi universitarie, i prezzi medi sono cresciuti del 4% per le singole e del 2% per i posti letto. In realtà, nel secondo caso va specificato che sono le grandi città come Roma e Milano a portare la media in terreno positivo, ma nelle sedi di provincia domina il segno meno, essendo più bassa la domanda di questo tipo di soluzione (vedi grafico a lato). Sempre in media, i canoni sono attorno a 400 euro per la stanza e 280 per il posto letto. Milano è prima per esborso con una media di 510 euro (345 euro il posto letto) e i massimi a oltre 600 in alcuni quartieri come i Navigli, le zone adiacenti la Bocconi o le vie nei dintorni di Brera o della Cattolica. A Roma la singola viene 440 euro (+6% in un anno) e 300 euro il posto letto. A mostrare la crescita maggiore sono le piazze rimaste un po’ in sordina gli anni scorsi, come Torino e Siena (+8%) e dove le richieste si aggirano sui 340 e 230 euro, mentre in controtendenza c’è Firenze (-2,8% per la singola), che comunque resta su valori di rilievo.
Articolo apparso sul Sole 24 Ore del 8 settembre 2016 a pagina 17
Ultimi commenti
  • rosa |

    IMPORTANTE E’ CHE ALLA FINE DEL MESE SI INCASSI IL DOVUTO,ALTRIMENTI L’INVESTIMENTO E’ NULLO…….DOVENDO PAGARE LE TASSE ANCHE SUL MANCATO INCASSO,

  • rosa |

    IMPORTANTE E’ CHE ALLA FINE DEL MESE SI INCASSI IL DOVUTO,ALTRIMENTI L’INVESTIMENTO E’ NULLO…….DOVENDO PAGARE LE TASSE ANCHE SUL MANCATO INCASSO,

  • michele pizzullo |

    Meraviglia, e non poco, che al quotidiano Il Sole 24 Ore, e alle fonti di cui si è servito, non sia noto che la legge 431/1998, art. 2, commi 1 e 2, prevede che il locatore e il conduttore hanno facoltà di scegliere tra due diversi tipi contrattuali: uno, cd. contratto a canone libero, che consente la libera determinazione della misura del canone da parte dei contraenti, rimanendo stabilita dalla legge solo la durata minima della locazione (quattro anni); l’altro, cd. contratto agevolato o convenzionato, per il quale la durata minima è fissata dalla legge (tre anni) e la misura del canone non è liberamente determinata dalle parti, ma deve essere convenuta in conformità a quanto stabilito in appositi Accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (cd. “canone concordato”), tra cui rientrano i contratti abitativi per studenti universitari (art. 5, comma 2). Tant’è che, pur soddisfacendo esigenze abitative di natura transitoria, questi contratti obbligano le parti alla definizione del canone di locazione e alla determinazione della durata del contratto in base ai predetti Accordi sindacali. È nulla ogni diversa pattuizione (art. 13, L. 431/1998).
    Non si comprende, pertanto, come si possa irresponsabilmente far ritenere al lettore lecito assimilare tale tipologia contrattuale ad una locazione turistica o all’attività imprenditoriale svolta dai gestori di pensioni o alberghi, e, quindi, di poter disinvoltamente adottare un sistema di produzione di reddito fondiario che, anziché rispettare i principi normativi per la determinazione del canone concordato per l’intero immobile, si limita a quantificare il corrispettivo usualmente praticato per l’uso di “una stanza” o di un “posto letto”. Ritengo gravemente lesivo del principio della corretta informazione diffondere tali notizie che, inevitabilmente, producono l’effetto di favorire un comportamento illecito, in quanto assunto in palese violazione di precise e inderogabili norme in materia locativa; indebitamente speculativo, qualora la locazione sia conclusa con le modalità illustrate nell’articolo in commento; caratterizzato, spesso, anche da connotati di elusione fiscale, atteso il generalizzato occultamento al fisco dei relativi indebiti ricavi; mortificante e irrispettoso nei riguardi di tante famiglie, spesso del Sud, perché le stesse, come è ben tristemente noto, si prestano a sopportare ingenti sacrifici pur di mantenere agli studi universitari i propri figli.
    Occorre valutare con la dovuta attenzione la liceità delle notizie prima di procedere alla loro pubblicazione, spesso se a farlo è un quotidiano del prestigio e attendibilità del Sole 24 Ore. Ritengo, nella fattispecie, necessario un tempestivo chiarimento.
    Dott. Michele Pizzullo

  • michele pizzullo |

    Meraviglia, e non poco, che al quotidiano Il Sole 24 Ore, e alle fonti di cui si è servito, non sia noto che la legge 431/1998, art. 2, commi 1 e 2, prevede che il locatore e il conduttore hanno facoltà di scegliere tra due diversi tipi contrattuali: uno, cd. contratto a canone libero, che consente la libera determinazione della misura del canone da parte dei contraenti, rimanendo stabilita dalla legge solo la durata minima della locazione (quattro anni); l’altro, cd. contratto agevolato o convenzionato, per il quale la durata minima è fissata dalla legge (tre anni) e la misura del canone non è liberamente determinata dalle parti, ma deve essere convenuta in conformità a quanto stabilito in appositi Accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative (cd. “canone concordato”), tra cui rientrano i contratti abitativi per studenti universitari (art. 5, comma 2). Tant’è che, pur soddisfacendo esigenze abitative di natura transitoria, questi contratti obbligano le parti alla definizione del canone di locazione e alla determinazione della durata del contratto in base ai predetti Accordi sindacali. È nulla ogni diversa pattuizione (art. 13, L. 431/1998).
    Non si comprende, pertanto, come si possa irresponsabilmente far ritenere al lettore lecito assimilare tale tipologia contrattuale ad una locazione turistica o all’attività imprenditoriale svolta dai gestori di pensioni o alberghi, e, quindi, di poter disinvoltamente adottare un sistema di produzione di reddito fondiario che, anziché rispettare i principi normativi per la determinazione del canone concordato per l’intero immobile, si limita a quantificare il corrispettivo usualmente praticato per l’uso di “una stanza” o di un “posto letto”. Ritengo gravemente lesivo del principio della corretta informazione diffondere tali notizie che, inevitabilmente, producono l’effetto di favorire un comportamento illecito, in quanto assunto in palese violazione di precise e inderogabili norme in materia locativa; indebitamente speculativo, qualora la locazione sia conclusa con le modalità illustrate nell’articolo in commento; caratterizzato, spesso, anche da connotati di elusione fiscale, atteso il generalizzato occultamento al fisco dei relativi indebiti ricavi; mortificante e irrispettoso nei riguardi di tante famiglie, spesso del Sud, perché le stesse, come è ben tristemente noto, si prestano a sopportare ingenti sacrifici pur di mantenere agli studi universitari i propri figli.
    Occorre valutare con la dovuta attenzione la liceità delle notizie prima di procedere alla loro pubblicazione, spesso se a farlo è un quotidiano del prestigio e attendibilità del Sole 24 Ore. Ritengo, nella fattispecie, necessario un tempestivo chiarimento.
    Dott. Michele Pizzullo

  • Roberto Odoardi |

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