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politica

Quanto ne sai sui referendum? Il quiz per “nerd” sulla Costituzione

Con il referendum del 20 e 21 settembre gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sulla modifica degli articoli 5657 e 59 della Costituzione, al secolo sul taglio dei parlamentari.

La legge approvata chiede, a partire dalla prossima legislatura, di ridurre il numero di deputati da 630 a 400 e il numero di senatori da 315 a 200. Sulla scheda chi andrà a votare troverà scritto il quesito: «Approvate il testo della Legge Costituzionale concernente “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?». Chi risponde “sì” approva il taglio dei parlamentari, chi vota “no” è contrario al taglio e vuole mantenere le attuali regole.

A raccogliere le firme necessarie per far svolgere il referendum costituzionale sulla legge approvata il 10 ottobre 2019 che porta i 945 seggi attuali a 600 sono stati 64 senatori, di cui 41 di Forza Italia, vale a dire un quinto del plenum di uno delle due assemblee legislative)..

(Leggi l’articolo completo)

Noi di Info Data abbiamo predisposto un quiz sulla storia dei referendum tenuti in Italia, per mettere alla prova la vostra memoria e la conoscenza dei termini e del funzionamento di questo istituto.

Sono nove domande in tutto e per ciascuna vi è una sola risposta corretta. Alcune risposte sono semplici (adatte ai noob del diritto costituzionale) altre più difficili e decisamente per pro. Infine, per qualcuna, occorre usare l’intuito e la capacità di stimare i fenomeni per individuare la risposta corretta, se non la si conosce.

In bocca al lupo e, se vi va, commentate con il numero di risposte giuste che avete dato. Gli spoiler non saranno pubblicati!

I precedenti: spoiler.

Il primo è quello del 7 ottobre 2001 quando si tiene il referendum per confermare o no la riforma del Titolo V della Carta, approvata dalla maggioranza dell’Unione negli anni dei governo Prodi, D’Alema e Amato: passa con il 64,2% di voti favorevoli anche se l’affluenza si ferma poco oltre il 34%. Il secondo caso di referendum confermativo, 25-26 giugno 2006, riguarda la riforma costituzionale varata dal governo Berlusconi (su ispirazione della Lega di Bossi e con Calderoli ministro delle Riforme): la cosiddetta ‘devolution’ è bocciata con il 61% mentre i votanti raggiungono il 52%. Il 4 dicembre 2016 è la volta del terzo referendum costituzionale nella storia repubblicana: la maggioranza dei votanti respinge il disegno di legge costituzionale della riforma Renzi-Boschi, approvata in via definitiva dalla Camera ad aprile 2016 e che puntava tra l’altro a superare il bicameralismo perfetto ai danni del Senato. A dire no è il 59,11%, contro il 40,89% di sì. I votanti però sono record, quasi il 69%. Prima conseguenza politica le dimissioni del governo Renzi.
L’articolo 138 della Costituzione. 

Il referendum confermativo per le leggi costituzionali è disciplinato dall’articolo 138 della Carta. Serve a sottoporre ai cittadini la riforma votata dal Parlamento, ma può essere richiesto solo se i sì della Camera e del Senato non superano i due terzi dei componenti dell’assemblea.

Chi può chiederlo.

Tre sono i modi previsti dalla Costituzione per far partire la macchina referendaria: a chiedere il referendum possono essere 5mila elettori, 5 Consigli regionali oppure, come è stato annunciato oggi, da un quinto dei membri di una delle Camere (126 deputati o 64 senatori). NIENTE QUORUM – A differenza dei referendum abrogativi, per la validità del referendum costituzionale non è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli elettori aventi diritto: la riforma costituzionale sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi, indipendente da quante persone si recano ai seggi.

 

Gli altri tipi di referendum 

La Costituzione prevede referendum abrogativi (ne sono stati celebrati in Italia 67 dal 1948) e non abrogativi. Tra i referendum non abrogativi, la Carta distingue quelli istituzionali (solo quello del 2 giugno 1946 tra monarchia e Repubblica), di indirizzo (solo quello sul conferimento del mandato costituente al Parlamento europeo del 18 giugno 1989) e costituzionali.

Ultimi commenti
  • enzo bargellini |

    Al Signor Fabio ed ai Redattori dell’articolo buon giorno, direi soprattutto se le modifiche sono apportate, via referendum Popolare Costituzionale, a netta MINORANZA di voti validi (SI) come accaduto nel 2001 sul cd.”titoloV” ove con generale svarione politico-amministrativo vi è stata violazione dell’art.138 in tema di maggioranze… ricordo a tutti i lettori di questi appunti che una maggioranza di voti la si può ottenere SOLO se vota, come minimo, la MAGGIORANZA degli aventi diritto dvnque il cd. “quorum strutturale” di cvi all’art. 75C. è condizione necessaria ma NON sufficiente per tale rango giuridico avendo previsto i Saggi Costituenti per la promulgazione la MAGGIORANZA dei SI dell’intero corpo elettorale…”se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi”…molti saluti e cordialità da Santarcangelo di Romagna, enzo bargellini.

  • Fabio |

    La Costituzione Italiana è il fondamento della nostra Repubblica democratica : come tale non si dovrebbero apportarle modifiche, perché in tal caso potrebbero essere alterati i fondamenti della democrazia

  • Claudio |

    Indovine 7 risposte su 9, pensavo peggio.

  • Sebastiano |

    Ottimo focus di approfondimento

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